Il Comitato Scientifico

Dallo Statuto della Rete per la Parità

Art. 18 Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è nominato con delibera assembleare su proposta del Consiglio Direttivo ed è rinnovato ogni biennio.

2. Ne fanno parte i rappresentanti di associazioni, di università e degli enti associati nonché di altri organismi che condividano le finalità dell’Associazione. Le richieste di partecipazione al Comitato Scientifico e di coinvolgimento nelle attività associative da parte di tali enti saranno valutate dal Consiglio Direttivo e oggetto di appositi accordi di partenariato.

3. Il Comitato Scientifico ha, come funzioni, la trattazione, lo studio e la ricerca su materie che richiedano una specifica competenza e fornire pareri, in via consultiva, al Consiglio Direttivo e all’Assemblea su specifici temi. Contribuisce inoltre alla predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione; redige la relazione annuale sull’attività dell’Associazione e propone all’Assemblea e al Consiglio Direttivo l’istituzione di comitati operativi e tecnici e di laboratori tematici.

4. I componenti possono essere confermati senza limite di mandato.

Il Regolamento è in corso di approvazione.