Normativa sulla violenza
La normativa relativa alla violenza di genere si è arricchita in questi ultimi anni di molti interventi volti soprattutto ad introdurre nuove fattispecie criminali e ad inasprire le pene per reati già contemplati ma se si vuole percorrere la via della lenta evoluzione verso il contrasto alla violenza occorre partire dall’articolo 29 della nostra costituzione che proclama l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ma ancora nel 1956 era legittimo lo jus corrigendi del pater familias e soltanto nel 1968 la Corte Costituzionale con la sentenza 128 dichiarò incostituzionale l’articolo 559 del Codice penale relativo al delitto di adulterio: punendo solo il comportamento dell’adultera si assicurava un privilegio al marito violando ogni principio di eguaglianza. Altro anno importante è il 1975 anno in cui fu approvata la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n.151) e quindi venne eliminata la disparità di posizione fra i coniugi presenti in molte norme del codice civile. Altra tappa importante è la legge 442 del 1981 con la quale vengono abrogate le norme che prevedevano il c.d. matrimonio riparatore e che attenuavano le pene nei casi di offesa all’onore. La Legge 15 febbraio 1996, n. 66 è però la prima significativa innovazione legislativa in materia di violenza sessuale in quanto si è iniziato a considerare la violenza contro le donne come un delitto contro la libertà personale e non più un delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume. Con la Legge 4 aprile 2001, n. 154 vengono introdotte nuove misure volte a contrastare i casi di violenza all’interno delle mura domestiche con l’allontanamento del familiare violento. La Legge 6 marzo 2001, n. 60 e la Legge 29 marzo 2001, n. 134 relative al patrocinio a spese dello Stato per le donne, senza mezzi economici, violentate e/o maltrattate, sono strumento fondamentale per difenderle e far valere i loro diritti, in collaborazione con i centri anti violenza e i tribunali. Importante la Legge 23 aprile 2009, n. 38 che ha inasprito le pene per la violenza sessuale e ha introdotto il reato di atti persecutori – lo stalking. Con la Legge 27 giugno 2013 n. 77, è stata ratifica la Convenzione di Istanbul, dell’11 maggio 2011. Le linee guida tracciate dalla Convenzione costituiscono la base per varare efficaci provvedimenti, a livello nazionale, e per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza. La Legge 15 ottobre 2013 n.119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93” reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere. La legge 19 luglio 2019 n. 69, conosciuta come Codice rosso, ha inasprito le pene e creato nuove fattispecie di reato, tra cui il revenge porn. La Legge 8 settembre 2023, n. 122 che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernente i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. La Legge 24 novembre 2023, n. 168 recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” ha introdotto modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale nonché al Testo Unico in materia di misure di prevenzione. L’intervento normativo ha posto una specifica attenzione all’inasprimento del trattamento sanzionatorio e soprattutto cautelare, in linea con le esigenze pubbliche di sicurezza.