STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’atto costitutivo e lo statuto sono stati registrati il 6 ottobre 2010
N. 12852. Serie 3 -Codice fiscale 97618920587
Rete per la Parità
Associazione di promozione sociale per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana
Articolo 1 DENOMINAZIONE
- 1. E’ costituita, ai sensi delle legge 383/00, l’Associazione di promozione sociale denominata “Rete per la Parità – Associazione di promozione sociale per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana” (di seguito Associazione), che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca.
Articolo 2 SEDE
- 1. L’Associazione ha sede in Roma, in viale del Vignola 90 [L’ATTUALE SEDE E’ IN ROMA, VIA NAPOLEONE COLAJANNI, 4, 00191].
- Non costituisce modificazione dello Statuto il cambiamento dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune, che sarà effettuato con delibera dell’assemblea ordinaria.
- Potranno essere istituite o chiuse sezioni anche in altre città in Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 3 CARATTERISTICHE E DURATA
- 1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, rispettando la democraticità della struttura, nonché l’elettività e la gratuità delle cariche sociali.
- 3. L’attività delle associate e degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’Assemblea delle Socie e dei Soci.
- 4. L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- 5. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento dell’iscrizione nel registro regionale prima, nazionale poi delle Associazioni di Promozione sociale ed eventualmente della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
- 6. La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4 FINALITÀ
- 1. L’Associazione con intenti di “utilità sociale”, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle associate e degli associati, si propone la piena attuazione del principio fondamentale di parità uomo-donna sancito dalla Costituzione italiana e dalla normativa comunitaria ed internazionale, anche con momenti di puntuale verifica della situazione e con il lancio di campagne, iniziative e azioni di pressione.
- 2. L’Associazione, avvalendosi della collaborazione del Comitato scientifico di cui all’articolo 13 del presente Statuto, ed in collegamento con altri enti, organismi, gruppi e associazioni, si adopererà per:
- a. diffondere, soprattutto tra le giovani e i giovani e quindi nelle scuole e nelle università, la conoscenza della condizione delle donne in Italia e nel mondo, delle loro conquiste e delle trasformazioni sociali, economiche e culturali che le hanno accompagnate, anche attraverso la familiarità con i dati statistici e la normativa sulle Pari opportunità;
- b. la piena attuazione del principio fondamentale di uguaglianza uomo-donna stabilito dalla Costituzione italiana e la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- c. favorire lo sviluppo professionale delle donne a tutti i livelli, con una particolare attenzione all’accesso ai più elevati gradi delle carriere ed alla presenza paritaria nelle cariche societarie ed elettive;
- d. contattare e coinvolgere interlocutori istituzionali, politici, rappresentanze del mondo del lavoro e associazioni sindacali e professionali, nell’ambito associativo e culturale, affinché, anche nelle sedi istituzionali e in occasioni ufficiali, sia assicurata una specifica attenzione alle questioni legate al genere e al ruolo delle donne nei contesti sociali, politici, familiari e nel mondo delle professioni e del lavoro.
- 3. Per le suddette finalità, l’Associazione, in particolare, elabora, promuove e realizza:
- a) iniziative, compresi eventuali ricorsi in via giudiziaria, finalizzate ad introdurre nell’ordinamento giuridico norme di garanzia per l’effettiva uguaglianza delle donne e degli uomini in Italia ed a sviluppare la cultura paritaria di genere;
- b) progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative e ricerche socio-educative e culturali.
- 4. L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con altre associazioni, organismi o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, e con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di appositi accordi e convenzioni.
- 5. L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente e potrà esercitare anche attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari, istituendo una contabilità separata e distinguendo le attività istituzionali da quelle commerciali.
Articolo 5 SOCIE/SOCI
- 1. Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutte/i coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale condividendone i principi di solidarietà. Possono chiedere di essere ammessi come socie/i sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante presentazione di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
- 2. Socie/i Fondatrici/Fondatori
- Sono Socie/i Fondatrici/Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelle che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammesse.
- 3. Socie/i
- Sono Socie/i le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all’Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versano la quota annuale stabilita dal Consiglio stesso.
- 4. Socie/i Onorarie/i
- Sono Socie/i Onorarie/i le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- 5. Socie/i Sostenitrici/Sostenitori
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socia/o può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
- Espulsione: il Collegio delle/dei Garanti -o in sua assenza il Consiglio Direttivo- delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentita/o la/il Socia/o interessata/o, se possibile e richiesto dalla/o stessa/o, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- Sono Socie sostenitrici e Soci sostenitori coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione mediante conferimento in denaro o in altra forma.
- 6. Tutte le associate e tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
- 7. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna le/gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.
- 8. La qualità di socia/o si perde per:
- 9. Le associate e gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.
Articolo 6 RISORSE ECONOMICHE.
- 1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:
- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi erogazioni liberali, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che socie/i, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione o a specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- d) da contributi di organismi internazionali;
- e) da entrate derivanti da attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 2. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.
Articolo 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
- 1. Sono organi dell’Associazione:
- a) L’Assemblea delle Socie e dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La Presidente
- d) La Presidente onoraria
- e) La/il Vice Presidente
- f) La/il Segretaria/o
- g) La/il Tesoriera/e
- h) Il Comitato scientifico
- i) Il Collegio delle/dei Garanti;
- j) Il Collegio dei Revisori.
- 2. Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
Articolo 8 L’ASSEMBLEA DELLE SOCIE E DEI SOCI
- 1. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità delle associate e degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutte le associate e tutti gli associati.
- 2. L’Assemblea è il massimo organo deliberante. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
- 3. L’Assemblea ordinaria elegge la Presidente e il Consiglio Direttivo, delibera la nomina del Comitato scientifico e dell’eventuale Presidente onoraria, su proposta del Consiglio Direttivo, elegge, se ritenuto necessario, il Collegio delle/ dei Garanti e il Collegio dei Revisori; ha il compito di:
- a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo dell’Associazione;
- c) ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- 4. L’Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare:
- a) le modifiche dello Statuto dell’Associazione;
- b) lo scioglimento dell’Associazione stessa.
- 5. L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta l’anno entro il mese di aprile.
- Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo delle/dei Socie/i.
- La convocazione è fatta dalla Presidente dell’Associazione o da persona dalla stessa a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
- 6. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea le Socie e i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altra socia o altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
- Spetta alla/al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
- 7. Ogni Socia/o ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà delle/degli associate/i.
- In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero delle/degli intervenute/i. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto delle/degli astenute/i.
- 8. Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento delle/degli associate/i intervenute/i sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
- 9. L’Assemblea è presieduta dalla Presidente dell’Associazione o in sua assenza dalla/dal vice Presidente o, in assenza di questa/o ultima/o, da una/un presidente eletta/o alla stessa Assemblea.
- 10. Le funzioni di segretaria/o sono svolte dalla/dal Segretaria/o dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall’Assemblea.
- I verbali dell’Assemblea saranno redatti dalla/dal Segretaria/o, e firmati dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretaria/o stessa/o.
- 11. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, impegnano tutte le Socie e tutti i Soci, sia dissenzienti che assenti.
- 12. Ogni Socia/Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dalla/dal Segretaria/o e sottoscritto dalla/dal Presidente dell’Assemblea.
Articolo 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- 1. Il Consiglio Direttivo è composto dalla Presidente, dalla/dal Segretaria/o, dalla/dal Tesoriera/e, dall’eventuale presidente onoraria e dalle/dagli eventuali Vice.
- 2. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
- 3. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente, di predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
- 4. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consigliere/i lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
- 5. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione della Presidente ogni qualvolta se ne presenti l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due componenti del Consiglio stesso.
- L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
- 7. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dello stesso.
- 8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Articolo 10 LA PRESIDENTE
- vigila sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
- determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e le associate e gli associati;
- emana i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
- individuare, istituire e presiedere comitati operativi e tecnici,determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e gli eventuali compensi.
- 1. La Presidente è eletta direttamente dall’Assemblea tra le Socie e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
- 2. La Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea delle/dei Socie/i.
- 3. La Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
- 4. La Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e le potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegarle, anche di straordinaria amministrazione.
- 5. La Presidente:
- 6. In particolare compete alla Presidente, in stretta collaborazione con il Comitato scientifico di cui all’articolo 12:
- 7. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento la Presidente è sostituita dalla/dal vice Presidente.
Articolo 11 LA PRESIDENTE ONORARIA
- Può essere nominata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo
Articolo 12 LA/Il SEGRETARIA/O E LA/Il TESORIERA/E
- 1. La/il Segretaria/o coadiuva con la Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro delle Socie e dei Soci, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
- 2. La/il Tesoriera/e collabora con la Presidente e ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo dell’Associazione;
- 3. I ruoli di Segretaria/o e di Tesoriera/e possono essere anche svolti dalla stessa persona.
- 4. La/il Segretaria/o e la/il Tesoriera/e possono essere rispettivamente affiancate da una/un vice nominata/o all’interno del Consiglio Direttivo
Articolo 13 IL COMITATO SCIENTIFICO
- 1. Il Comitato Scientifico è composto da personalità del mondo della cultura, della ricerca e delle scienze sociali ed è rinnovato ogni biennio.
- 2. Per il biennio 2010-2011, il Comitato scientifico, è costituito dalle persone rispettivamente designate da ciascuno dei componenti del Comitato promotore nazionale che ha organizzato le celebrazioni della sentenza n. 33/60 della Corte Costituzionale che ha abolito le discriminazioni di genere nelle principali carriere pubbliche
- 3. Per i bienni successivi il Comitato scientifico è nominato con delibera assembleare su proposta del Consiglio Direttivo. I componenti sono individuati oltre che tra i componenti del precedente Comitato, anche tra personalità appartenenti ad altri Enti, organismi associazioni che condividano le finalità dell’Associazione.
- 4. I componenti possono essere confermati senza limite di mandato.
Articolo 14 IL COLLEGIO DELLE/DEI GARANTI
- 1. L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio delle/dei Garanti, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell’Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le/gli associate/i.
- 2. Le deliberazioni del Collegio delle/dei Garanti sono inappellabili.
Articolo 15 Il COLLEGIO DEI REVISORI
- 1. L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione, composto di tre componenti effettivi e due supplenti, che dura in carica tre anni.
- 2. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e l’operato dell’Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.
- 3. Il Collegio potrà altresì indirizzare alla Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.
- 4. L’eventuale compenso ai componenti il Collegio dei Revisori è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
Articolo 16 ESERCIZIO SOCIALE
- 1.Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 17 SCIOGLIMENTO
- 1.In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra le Socie e i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.
Articolo 18 NORME FINALI
- 1.Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.
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