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Un articolo sulle novità dal Parlamento e dai TAR sulle Giunte paritarie
Donne nelle giunte: dal Tar Piemonte e Tar Lazio importanti novità
Sul finire della legislatura con poco clamore mediatico e quasi in punta di piedi è stata approvata la legge 215 del 23 novembre 2012, con cui per la prima volta dal 2003 si dà una prima concreta applicazione al novellato articolo 51 della Carta Costituzionale che impegna la Repubblica, in tutte le sue articolazioni, ad adottare appositi provvedimenti per favorire le pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici.
Con la legge 215 tra le diverse disposizione contenuto al suo interno vi è l’obiettivo primarie di incentivare la presenza delle donne negli enti locali, in modo particolare favorendone l’elezioni nei Consigli comunali attraverso una modifica della legge elettorale e introducendo la cosiddetta “preferenza di genere” (una doppia scelta per l’elettore che potrà optare nel votare per due candidati di sesso diverso) e dall’altro l’obbligo per sindaci e presidenti di provincia a non lasciare alla porta le donne nella composizione degli esecutivi locali, nelle giunte quindi.
La legge 215/2012 recepisce a livello legislativo un’ormai consolidata giurisprudenza amministrativa che dal 2005, per poi affermarsi poi definitivamente a partire dal 2009, ha visto diversi TAR regionali sanzionare e annullare la composizione di quelle giunte regionali o degli enti locali che non vedevano al loro interno la presenza di donne o ne avessero in numero troppo esiguo, con un’evidente mancato rispetto, da un lato di norme statutarie dei singoli enti, e dall’altro di disposizioni normative nazionali e comunitarie e, ovviamente, lesive dell’articolo 51 della Carta Costituzionale.
In queste prime settimane del 2013 i tribunali amministrativi sono tornati ad esprimersi nuovamente sul tema della presenza più o meno paritaria ed equilibrata delle donne nelle giunte, alla luce anche di quanto contenuto nelle nuove norme della legge 215/2012.
Con la sentenza n. 24/2013 il Tar Piemonte ha annullato la composizione della giunta del comune di Rivoli e dal ragionamento in punta di diritto approntato dai giudici viene ribadita l’ormai consolidata portata precettiva del principio di pari opportunità all’accesso agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche, di cui all’art. 51 della Carta Costituzionale, che diviene quindi un parametro di legittimità dell’attività amministrativa, in cui rientra anche il decreto di nomina degli assessori, che non viene ormai più considerato da gran parte della dottrina e della giurisprudenza un atto meramente politico, ma amministrativo a tutti gli effetti.
A rafforzare quanto stabilito dall’articolo 51 della Carta Costituzionale vi sono norme di carattere primario e statutarie (l’art. 9, comma 4, dello Statuto del Comune di Rivoli prevede che “nella composizione della Giunta si deve tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi”), ma soprattutto quanto contenuto nella nuova legge 215/2012, che ha dato un tenore di carattere precettivo sull’applicazione del principio di pari opportunità ed equilibrio di genere Introdotto dall’articolo 6, comma 3, del d.lgs. 267/2000, per cui il principio della paritaria rappresentanza dei sessi nelle giunte non deve essere più ormai meramente “promosso”, ma “garantito”.
Più estensiva a favore della democrazia paritaria la sentenza 633/2013 del Tar Lazio che ha annullato la composizione della giunta del comune di Civitavecchia, in cui vi era una sola donna tra i componenti. In questo caso i giudici amministrativi non si sono solamente limitati ad adeguarsi ai precedenti giurisprudenziali in materia, ma sono andati oltre, con un’interpretazione estensiva del principio di pari opportunità, con uno sguardo ampio anche alla legislazione e alla giurisprudenza europea.
Le pari opportunità, secondo i giudici laziali, non sono garantite dalla mera presenza di una sola donna nella composizione della giunta (in questo caso si perde l’efficacia del principio, diventa una presenza simbolica), ma si dovrebbe per lo meno tendere a una soglia di garanzia quanto più vicina al riequilibrio tra i sessi, che può indicarsi nel 40% di persone del sesso sotto-rappresentato, al fine di dare applicazione alla precettività delle norme in tema di pari opportunità. Il criterio numerico adottato dai giudici ha trovato riconoscimento nella Direttiva dell’Unione Europea, adottata a novembre 2012 dalla Commissione UE con riguardo ai consigli di amministrazione delle grandi società quotate in borsa. Come dire perché il principio deve valere per i grandi manager e non per i sindaci e amministratori pubblici?
Francesca Ragno
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