Primo anniversario della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022

A un anno dalla seconda sentenza n. 131 del 27 aprile 2022 della Corte costituzionale e a quasi sette anni dalla prima (la n. 286 dell’8 novembre 2016), ancora non è stata approvata la Riforma organica del cognome.

La Rete per la Parità in questa data significativa ha chiesto ai Presidenti, Segretari e Capigruppo della Commissione Giustizia delle due Camere di inserire senza ulteriori ritardi all’ordine del giorno le proposte presentate all’inizio di questa Legislatura.

Un ritardo che è anche un segnale di come sia ancora pieno di ostacoli il cammino verso la piena parità formale e sostanziale uomo/donna e verso la completa attuazione della Costituzione .

Ancora una volta la Rete per la Parità evidenzia, inoltre, che la mancata modifica del regolamento dell’anagrafe e stato civile è fonte di problemi per i responsabili degli uffici anagrafici e che, nel contempo, in assenza di apposite disposizioni, i futuri genitori non sono tempestivamente informati.

Da notare che nella scorsa legislatura la Commissione Giustizia del Senato, dopo aver svolto due serie di audizioni sui disegni di legge all’esame e sulla su citata sentenza della Corte costituzionale, aveva deliberato la costituzione di un Comitato ristretto. L’iter è stato però interrotto per l’anticipata fine della Legislatura.

In questi anni la Rete per la Parità, insieme con altre associazioni e con costituzionaliste e costituzionalisti, ha approfondito gli aspetti tecnico-giuridici e sociali della vicenda ed è pronta in sede di audizione a esporre i contenuti elaborati.

Buona Pasqua dalla Rete per la Parità

AAA_FORMAT_ARTICOLI

Premialità nel Nuovo Codice degli Appalti: in linea con gli impegni assunti, l’Italia evita un passo indietro dannoso

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente per oggetto il Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Il prossimo passo sarà una seconda pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fissata al 16 aprile pv, della stesura approvata dal Consiglio dei Ministri, questa volta completata con le note.

Esprime soddisfazione Rosanna Oliva de Conciliis, Presidente onoraria della Rete per la Parità, associazione che da anni segue questa tematica: “Le osservazioni della Camera e del Senato, le critiche e gli appelli rivolti anche dalla Rete per la Parità, hanno ottenuto l’importante risultato di far reinserire all’art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti) le premialità che favoriscono il lavoro e le carriere delle donne secondo l’articolo 46 bis del Codice delle Pari opportunità (cosiddetta Legge Gribaudo), che erano state stralciate nello schema che il Governo aveva sottoposto al Parlamento”.

È del tutto evidente – aggiunge ancora – che la mancata attenzione alla riduzione del gap sociale ed economico di genere avrebbe disatteso la parità di genere, uno degli obiettivi fondamentali del PNRR che, insieme con la parità territoriale e generazionale, è in linea con i tre “pilastri”, le priorità trasversali del Next Generation EU. Si sarebbe verificata una modifica rispetto a quanto previsto nell’art. 47 della legge 108/2021 sulla governance del PNRR”.

Adesso inizia una seconda fase del Nuovo codice degli appalti la cui completa efficacia è prevista per il 01.01.2024. Una fase durante la quale potrebbero essere introdotte anche modifiche rilevanti, in quanto il testo approvato dal Governo non è stato ancora esaminato dall’Unione Europea.

A complicare ulteriormente il compito di chi si accinge ad individuare le varie tappe da qui al 2024 – dichiara Sabrina Bernardi, Presidente dell’Associazione SconfiniAmo – contribuisce il fatto che il Governo abbia ritenuto di varare un testo nel quale esistono ancora nodi irrisolti e l’inserimento di disposizioni transitorie riguardanti il codice tuttora vigente (quello approvato nel 2016) e la reintroduzione di norme del precedente codice (quello approvato nel 2006)”.

E aggiunge: “Le aziende che decidono di usufruire delle premialità possono anche autocertificarsi e fare a meno dell’intervento degli enti preposti. Ciò a discapito delle numerose aziende che hanno già ottenuto la certificazione da parte di enti accreditanti e lascia spazio ad autocertificazioni di facciata, il cosiddetto Pinkwashing. Inoltre, la catena infinita di subappalti ora consentita potrebbe rendere vano l’obbligo assunto dall’azienda aggiudicatrice”.

Poiché ci saranno anche aziende che decidono di non usufruire delle premialità è positivo che tra le cause di esclusione sia previsto il non aver presentato la redazione annuale di cui all’art. 46 del Codice delle Pari Opportunità, sulla situazione del personale maschile e femminile.

Lo studio approfondito di un testo complesso, frutto della collaborazione di tante associazione e reti di associazioni, tra cui Le Contemporanee, Valore D, Fuori Quota e Soroptimist Club Roma, e del coinvolgimento di Parlamentari, ha portato a raggiungere l’obiettivo prefissato di salvaguardare l’importanza delle premialità prevista per le aziende che riducano il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Deve proseguire l’impegno per una società che valorizzi il ruolo e le competenze delle donne e non sprechi risorse preziose per l’economia del Paese.

Italia, 04/04/2023

Ufficio stampa: Donatella Donato – 3490808986