E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente per oggetto il Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Il prossimo passo sarà una seconda pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fissata al 16 aprile pv, della stesura approvata dal Consiglio dei Ministri, questa volta completata con le note.
Esprime soddisfazione Rosanna Oliva de Conciliis, Presidente onoraria della Rete per la Parità, associazione che da anni segue questa tematica: “Le osservazioni della Camera e del Senato, le critiche e gli appelli rivolti anche dalla Rete per la Parità, hanno ottenuto l’importante risultato di far reinserire all’art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti) le premialità che favoriscono il lavoro e le carriere delle donne secondo l’articolo 46 bis del Codice delle Pari opportunità (cosiddetta Legge Gribaudo), che erano state stralciate nello schema che il Governo aveva sottoposto al Parlamento”.
“È del tutto evidente – aggiunge ancora – che la mancata attenzione alla riduzione del gap sociale ed economico di genere avrebbe disatteso la parità di genere, uno degli obiettivi fondamentali del PNRR che, insieme con la parità territoriale e generazionale, è in linea con i tre “pilastri”, le priorità trasversali del Next Generation EU. Si sarebbe verificata una modifica rispetto a quanto previsto nell’art. 47 della legge 108/2021 sulla governance del PNRR”.
Adesso inizia una seconda fase del Nuovo codice degli appalti la cui completa efficacia è prevista per il 01.01.2024. Una fase durante la quale potrebbero essere introdotte anche modifiche rilevanti, in quanto il testo approvato dal Governo non è stato ancora esaminato dall’Unione Europea.
“A complicare ulteriormente il compito di chi si accinge ad individuare le varie tappe da qui al 2024 – dichiara Sabrina Bernardi, Presidente dell’Associazione SconfiniAmo – contribuisce il fatto che il Governo abbia ritenuto di varare un testo nel quale esistono ancora nodi irrisolti e l’inserimento di disposizioni transitorie riguardanti il codice tuttora vigente (quello approvato nel 2016) e la reintroduzione di norme del precedente codice (quello approvato nel 2006)”.
E aggiunge: “Le aziende che decidono di usufruire delle premialità possono anche autocertificarsi e fare a meno dell’intervento degli enti preposti. Ciò a discapito delle numerose aziende che hanno già ottenuto la certificazione da parte di enti accreditanti e lascia spazio ad autocertificazioni di facciata, il cosiddetto Pinkwashing. Inoltre, la catena infinita di subappalti ora consentita potrebbe rendere vano l’obbligo assunto dall’azienda aggiudicatrice”.
Poiché ci saranno anche aziende che decidono di non usufruire delle premialità è positivo che tra le cause di esclusione sia previsto il non aver presentato la redazione annuale di cui all’art. 46 del Codice delle Pari Opportunità, sulla situazione del personale maschile e femminile.
Lo studio approfondito di un testo complesso, frutto della collaborazione di tante associazione e reti di associazioni, tra cui Le Contemporanee, Valore D, Fuori Quota e Soroptimist Club Roma, e del coinvolgimento di Parlamentari, ha portato a raggiungere l’obiettivo prefissato di salvaguardare l’importanza delle premialità prevista per le aziende che riducano il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
Deve proseguire l’impegno per una società che valorizzi il ruolo e le competenze delle donne e non sprechi risorse preziose per l’economia del Paese.
Italia, 04/04/2023
Ufficio stampa: Donatella Donato – 3490808986