Rete per la Parità – Mai più lavoratrici e lavoratori dimissionati
A piccoli passi verso la cancellazione delle dimissioni in bianco. Alla Camera il testo è blindato. Qualche speranza nel successivo monitoraggio da parte del Governo?
Rete per la Parità, dopo aver presentato nel 2011 la petizione a Camera e Senato, continua a monitorare l’iter di approvazione in Parlamento della riforma del lavoro, per ottenere di cancellare del tutto in tempi brevi, con una norma di legge chiara ed efficace la delittuosa prassi della richiesta di rilascio, all’atto dell’assunzione o dell’incarico, di lettere di dimissioni con data in bianco e della possibilità di farne successivamente fraudolento uso da parte di datori di lavoro e committenti disonesti.
Proseguiranno le azioni di pressione della Rete per la Parità, che ha raccolto l’allarme da tempo da più parti lanciato sulla gravità e vastità del fenomeno delle lettere di dimissioni con data in bianco. Un comportamento illecito che incide negativamente anche nei casi in cui non siano utilizzate, come una spada di Damocle che penalizza in particolare le giovani donne che rischiano di pagare la maternità con la perdita del lavoro.
La Rete per la Parità rivolge un pubblico apprezzamento all’impegno delle senatrici e dei senatori della Commissione Lavoro Senato che hanno preso in considerazione le proposte della Rete per la Parità , ottenendo un miglioramento, e si augura, anche a difesa degli imprenditori corretti, che il Governo dimostri nella fase di applicazione del provvedimento la disponibilità per raggiungere in pieno il comune e condiviso obiettivo di legalità e semplificazione.
I lavori alla Camera:
In Aula è iniziata la discussione generale sulla riforma e il governo ha posto la questione di fiducia sulla riforma del mercato del lavoro.
All’annuncio di una manifestazione di piazza della CGI, la ministra Fornero ha tra l’altro affermato che è impegnata a costruire “un sistema di monitoraggio della riforma, ispirato dalla serietà del monitoraggio fatto in Germania, che è “non solo serio, articolato e tempestivo, ma fatto su basi scientifiche”.
Non resta che sperare che il monitoraggio si faccia e includa anche gli effetti dell’ancora discutibile stesura delle norme di contrasto alle dimissioni in bianco.
Tra l’altro, perché le norme sulle dimissioni in bianco entrino in vigore il Governo dovrà emanare le disposizioni del caso per l’operatività della convalida da effettuarsi presso le sedi previste dal comma 2 e entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, anche per adempiere all’articolo 47 della legge n. 35 del 2012, il decreto previsto per individuare le modalità semplificate di cui al comma 3 (presentazione online).
per saperne di più: DDL 5256 Camera
DDL5256 alla Camera. Nel testo le norme contro le dimissioni in bianco sono contenute nell’articolo 4-i commi dal 16 al 23 , pagine da 71 a 74.
Ecco il testo:
Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro)
omissis
16. Il comma 4 dell’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’ articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».
17. Al di fuori dell’ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’ articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.
19. Nell’ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all’invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all’invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di cui al comma 21.
20. La comunicazione contenente l’invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.
omissis
Lunedì 25 giugno Dopo la discussione in Commissione Lavoro, che ha respinto tutti gli emendamenti presentati al testo approvato dal Senato, arriva in Aula il disegno di legge n. 5256 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (Approvato dal Senato), con votazione degli articoli (fiducia – decorse le ventiquattro ore dalla posizione).
Dopo gli interventi dei relatori (Giuliano Cazzola del Pdl e Cesare Damiano del Pd) e dopo aver respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate da IDV e Lega, oggi (Martedì 26) il Governo metterà quattro fiducie sui 4 articoli.
Mercoledì 27 giugno (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) (con votazioni)
Seguito e conclusione (a partire dalle ore 17 avranno luogo le dichiarazioni di voto finale dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo Misto, con ripresa televisiva diretta)
I lavori in Senato: nel DDL 3249 predisposto dal Governo “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, il testo dell’articolo 55 “Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco”.DDL 3249 art. 55 è stato riformulato dal Governo nell’ultimo dei propri maxiemendamenti (art. 4, commi da 16 a 23 ), grazie ai 28 emendamenti presentati durante i lavori nella Commissione Lavoro dai vari gruppi, della maggioranza e dell’opposizione.
Tutti gli emendamenti art 55 presentati in Commissione lavoro Senato.
Il contenuto della petizione della Rete per la Parità, presentato sin dall’estate 2011Rete per la Parità petizione data certa, è stato ripreso testualmente negli emendamenti 55.2 del PD (senatrice Rita Ghedini), 55.4 IDV (senatrice Giuliana Carlino)e in buona parte anche nell’emendamento 55.7 della senatrice Ada Spadoni Urbani del PDL; inoltre anche l’altra proposta della Rete per la Parità riguardante una soluzione semplice e di possibile applicazione in tempi brevi, basata sulla domanda presentata personalmente dalla persona interessata,illustrato da Rete per la Parità nella nota presentata in Commissione lavoro, note su Art 55 , è stata ripresa nell’ emendamenti 55.8 , presentato dalla senatrice Ada Spadoni Urbani del PDL e nell’emendamento 55.9 del PD.”
Inoltre 40 senatrici dei vari Gruppi hanno sottoscritto un documento che oltre ad una migliore formulazione della norma sulle dimissioni, chiede una Conferenza sul lavoro femminile
Appello donne Senato art . 55 ddl lavoro – dimissioni in bianco.doc.
Il nuovo testo Dimissioni testo approvato.docx approvato dal Senato prevede il diritto al ripensamento da parte della persona interessata, ed è stata eliminata la necessità di contestare le dimissioni irregolari imposta dal testo del Governo. La norma, ora all’esame della Camera necessita di ulteriori miglioramenti, come auspicato durante la discussione in Aula, conclusa, com’è noto con il voto di fiducia sul testo predisposto dal Governo che in parte accoglie le modifiche proposte dalla Commissione lavoro.
Per leggere gli interventi durante la discussione in Aula al Senato
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/aula/38222_aula.htm
Roma, 26 giugno 2012